Sono detraibili nel Modello 730 le spese per l’acquisto di dispositivi medici, come apparecchi acustici e loro accessori come pile accessori e riparazioni.
Per l’acquisto di dispositivi medici (come occhiali da vista, termometri, apparecchi acustici, ecc.), il Ministero delle Finanze riconosce una detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta (oltre la franchigia di 129,11 euro).
Detrazione dispositivi medici: le condizioni di pagamento
A decorrere dal 2020 il legislatore ha previsto che la detrazione per le spese sanitarie e mediche spetti a condizione che il pagamento sia avvenuto con strumenti tacciabili (vedi bonifico, carta di credito, ecc.). Alcune categorie di prodotti sanitari si sottraggono però a questa disposizione come (quindi la detrazione è ammessa anche se il pagamento è in contanti):
- l’acquisto di farmaci (anche omeopatici)
- le spese per l’acquisto di dispositivi medici
- le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o strutture private convenzionate con il SSN (servizio sanitario nazionale).
Nel Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020), dunque, è possibile detrarre le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi medici e ciò sia se il pagamento risulta eseguito in contanti sia se con strumenti tracciabili.
Dispositivi medici detraibili: serve lo scontrino o la fattura
Per fruire della detrazione dei dispositivi medici è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
La dicitura della marcatura CE del veditore salva la detrazione del dispositivo medico
Come riportato nella Circolare n. 19/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non essendo gli apparecchi acustici inseriti nel Sistema Tessera Sanitaria è fondamentale che nella fattura o scontrino sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
E’ quindi necessario che:
- per i dispositivi medici compresi nell’elenco allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
- per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
I prodotti che danno diritto alla detrazione, sono integrati con le indicazioni da riportati sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” e relativo codice, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.